Il TAR Lecce respinge l’istanza cautelare avanzata della compagnia teatrale Salvatore Della Villa avverso l’affidamento della stagione di prosa del Teatro Comunale di Galatone alla società cooperativa Ventinovenove. La comunità cittadina potrà, quindi, continuare a beneficiare della stagione di prosa in corso.
I fatti. Il Comune di Galatone è proprietario di un Teatro Comunale, che rappresenta un importante bene storico e architettonico per la Città ed un contenitore da valorizzare attraverso attività ed iniziative culturali, di spettacolo di qualità e di interesse per la comunità.
In considerazione dell’importanza assunta dal Teatro e della volontà dell’Amministrazione di valorizzare tale patrimonio, ai fini di uno sviluppo del tessuto sociale e culturale, nell’ottobre 2024, il Responsabile del 5° Settore ha pubblicato apposito avviso per raccogliere “Manifestazioni di interesse per la realizzazione della Stagione di Prosa 2024/2025”, dando ampia diffusione mediante pubblicazione di notizia sul sito istituzionale ed i canali di comunicazione social.
Entro il termine di scadenza pervenivano tre manifestazioni di interesse: quella della compagnia Salvatore Della Villa, quella di Associazione Culturale Diversamente Stabili e di società Ventinovenove, la cui manifestazione conseguiva il miglior punteggio.
Sennonchè, la compagnia Salvatore Della Vitta, ritenendo di aver diritto all’assegnazione della stagione di prosa, impugnava gli esiti della procedura al TAR Lecce, chiedendone la sospensione dell’efficacia.
Il Comune di Galatone si difendeva in giudizio con l’Avv. Paolo Gaballo, il quale chiedeva il rigetto dell’istanza cautelare, deducendo sia l’infondatezza nel merito del ricorso, che il difetto del periculum in mora.
Con un’articolata ordinanza pubblicata questa mattina il TAR Puglia, Sez. III di Lecce, ha respinto l’istanza cautelare della compagnia Salvatore Della Villa.
In particolare, il TAR Lecce, condividendo le difese dell’Avv. Gaballo, ha respinto la domanda cautelare per diverse ragioni: non sembra trattarsi – nella specie – dell’affidamento, da parte della P.A., di un appalto di servizi e nemmeno di una concessione, bensì dell’affidamento di un’attività di carattere culturale (con incassi degli spettacoli spettanti per intero al soggetto proponente e in assenza di oneri economici a carico dell’Amministrazione Comunale), sicché appare infondato il motivo di ricorso incentrato sulla dedotta violazione per omessa applicazione del D. Lgs. n. 36/2023; si rileva, in relazione alle altre censure formulate dalla parte ricorrente:
– l’irrilevanza dell’errore di sommatoria del punteggio (41,5 anziché 40,5) attribuito alla controinteressata per il criterio “Qualificazione del soggetto”, perché la differenza non cambierebbe l’esito complessivo della procedura selettiva de qua;
– l’infondatezza della doglianza incentrata sull’allegata insufficienza del voto numerico per giustificare l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti, in presenza del carattere informale della procedura selettiva e di due maxi-criteri di valutazione suddivisi (dalla lex specialis) in vari sub-criteri specifici e analitici;
– la non necessarietà (e, anzi, l’impossibilità) della (pretesa) segretezza dell’offerta progettuale qualitativa, non essendo (peraltro) prevista nella specie alcuna offerta economica;
– l’infondatezza in fatto della dedotta (ma inesistente) mancata descrizione nei verbali delle operazioni svolte dalla Commissione;
– l’assenza della allegata violazione dell’Avviso pubblico, per aver la Commissione Valutatrice operato una modifica dello stesso, in quanto quest’ultima si è limitata ad effettuare solo una riduzione proporzionale dei punteggi previsti per il criterio “qualificazione del soggetto”, per rimediare ad un (mero ed evidente) errore materiale che portava, nella sommatoria dei punteggi previsti per il detto criterio, a 55, anziché 50;
– l’assenza di carenza della qualità di esperto, da parte dei membri della Commissione Valutatrice, trattandosi, invece, nella specie, di esperienza culturale comprovata dei predetti membri della Commissione;
– la non palese erroneità/illogicità, in una valutazione comparativa, nell’attribuzione dei punteggi alla ricorrente e alla controinteressata in relazione alle specifiche voci inerenti i sub-criteri di valutazione richiamate nel ricorso, tenuto conto della discrezionalità tecnica di cui la Commissione Valutatrice gode nell’attribuzione dei punteggi.
Sottolineato, infine, in relazione al periculum in mora, tenuto conto delle contrapposte esigenze prospettate dalle parti in causa, che la Stagione di Prosa 2024/2025 risulta concretamente avviata, con quattro eventi già tenuti e altri imminenti in Teatro e non, già presentati alla stampa e alla cittadinanza”.
Ora, per effetto della decisione del TAR, la stagione di prosa in corso non verrà interrotta e la Comunità di Galatone potrà continuare ad assistere alle manifestazioni culturali da tempo programmate, già pubblicizzate e tuttora in corso.
Soddisfazione per l’esito della decisione del TAR è stata espressa dall’Amministrazione Comunale di Galatone
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