Il TAR Lecce rigetta il ricorso promosso dalla proprietaria del fabbricato sito in Francavilla Fontana, alla via Laura, e conferma la correttezza dell’operato dell’Ufficio Tecnico Comunale.
I fatti. Nell’anno 2020 la proprietaria del fabbricato alla via Laura otteneva un permesso di costruire per la ristrutturazione del proprio immobile. Il titolo rilasciato, però, veniva successivamente annullato dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla scorta di un’accertata errata rappresentazione dello stato dei luoghi riportata nel progetto. Dall’accertamento effettuato scaturiva anche un procedimento penale presso il Tribunale di Brindisi.
Nell’anno 2024 il Consiglio di Stato confermava la legittimità del provvedimento di annullamento disposto dal Comune, che, pertanto, ordinava poi la demolizione del fabbricato.
Sennonchè, nel settembre 2024, la proprietaria del fabbricato presentava una S.C.I.A. per la ristrutturazione e demolizione del proprio immobile, che veniva dichiarata nulla ed improcedibile dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico – area urbanistica.
La proprietaria, ritenendo il provvedimento comunale illegittimo, lo impugnava al TAR Lecce, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana decideva di difendersi in giudizio con l’Avv. Paolo Gaballo, il quale evidenziava l’infondatezza del ricorso, atteso che la nuova costruzione realizzata necessitava di un permesso di costruire in luogo della S.C.I.A. che era stata prodotta.
Nel giudizio, tramite l’Avv. Adriano Tolomeo, si costituivano anche i proprietari confinanti al fabbricato, i quali deducevano, anch’essi, l’infondatezza del ricorso e, nel contempo, spiegano ricorso incidentale avverso il provvedimento comunale.
Questa mattina la I Sezione del TAR Lecce – Presidente Antonio Pasca, relatore Silvio Giancaspro – accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Gaballo, ha rigettato il ricorso della proprietaria del fabbricato e dichiarato improcedibile, per carenza di interesse, il ricorso dei vicini. Nella sentenza, particolarmente significativa per gli interventi edilizi nel territorio del Comune di Francavilla Fontana, il TAR stabilisce che: “La qualificazione dell’intervento alla stregua di una nuova costruzione implica necessariamente il rilascio del premesso di costruire, la qual cosa determina l’assoluta inefficacia della Scia, siccome presentata al di fuori dei casi consentiti, e quindi giustifica il provvedimento inibitorio adottato dall’Amministrazione comunale, senza che possa ravvisarsi la violazione dei termini di legge”; ed ancora: “la presentazione della Scia “tardiva” del 25.7.2024 non può considerarsi “spontaneamente effettuata”, come richiesto dell’art. 37, comma 5, TU Edilizia, avendo fatto seguito alla predetta sentenza n. 2043/2024 dell’1.3.2024, con cui il Consiglio di Stato aveva accertato la difformità urbanistica dell’intervento (confermando l’annullamento dell’originario pdc), e alla ordinanza di demolizione del 2024”.
E’ stata così confermata la correttezza dell’operato dell’Ufficio Tecnico, con una sentenza che avrà riflessi sulla prassi edilizia ed urbanistica del Comune di Francavilla Fontana

