Il TAR Lecce dichiara legittimo l’operato del Comune di Torre Santa Susanna e da il via libera all’appalto di global service, di oltre due milioni di euro, comprendente servizi di manutenzione e pulizia immobili, verde pubblico, servizi cimiteriali e manutenzione strade comunali.

I fatti. Nel mese di luglio 2023, l’Amministrazione Comunale di Torre Santa Susanna bandiva una gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione e pulizia immobili comunali, manutenzione strade, servizi cimiteriali e verde pubblico per un periodo di sei anni, con opzione per ulteriori tre anni.

L’Amministrazione Comunale, a seguito delle offerte ricevute e dell’istruttoria svolta, aggiudicata l’appalto alla Omnia Service Società Cooperativa ed escludeva la società Vivenda s.p.a., poiché quest’ultima era priva dell’iscrizione camerale per i servizi cimiteriali richiesta dal disciplinare di gara.

La Vivenda s.p.a. impugnava al TAR Lecce il provvedimento di esclusione dalla gara, chiedendone l’aggiudicazione, poiché, a suo avviso, la stazione appaltante non avrebbe potuto escluderla.

La Omnia Service Società Cooperativa, aggiudicataria della gara, si difendeva in giudizio con l’Avv. Paolo Gaballo, il quale eccepiva l’inammissibilità per tardività del ricorso della Vivenda s.p.a., poiché la stessa non aveva impugnato né la clausola del disciplinare di gara, che stabiliva l’esclusione del partecipante privo dell’iscrizione camerale per le attività di gara, né il bando di gara. L’Amministrazione di Torre Santa Susanna difendeva il suo operato con l’Avv. Giuseppe Misserini.

Nella giornata di ieri, la Sezione II del TAR (Presidente Mangia, relatore Dello Preite), accogliendo le tesi difensive degli Avv.ti Gaballo e Misserini, ha respinto il ricorso della Vivenda s.p.a.. In particolare, nella sentenza si legge che il TAR ha “ritenuto fondata e dirimente l’eccezione di inammissibilità e tardività dei motivi di censura proposti da parte resistente, giacché la ricorrente non ha impugnato la clausola escludente di cui l’Amministrazione ha fatto applicazione; né l’Amministrazione avrebbe potuto discostarsi dal chiaro tenore letterale della disposizione, profilandosi altrimenti una non consentita disapplicazione del disciplinare, in violazione dei principi di vincolatività delle previsioni della lex specialis di gara e di par condicio tra i concorrenti partecipanti alla procedura concorsuale; mentre, nella specie, il bando di gara non risulta impugnato unitamente al provvedimento che ne ha fatto applicazione”.

Il TAR ha anche condannato la Vivenda s.p.a. a pagare le spese di lite in favore sia della Omnia Service Società Cooperativa, che del Comune di Torre Santa Susanna.

Ora, per effetto della decisione del TAR, la collettività di Torre Santa Susanna potrà beneficiare dei rilevanti servizi pubblici aggiudicati dalla Omnia service.

 

 

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